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NORMATIVA REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE

 

 

DEVI REGISTRARE IL CONTRATTO DI LOCAZIONE? CHIAMACI

PROVVEDIAMO A REGISTRARE IL TUO CONTRATTO DI LOCAZIONE

 

NUOVA NORMATIVA CONTRATTI LOCAZIONE & IVA .

Tali contratti, dopo il versamento dell'imposta dovuta, devono essere registrati entro 30 giorni dalla data degli atti (o, se anteriore, dall'inizio della loro esecuzione); per i fabbricati l'imposta dovuta è pari al 2 % del canone annuo, con un minimo di  €  67,00.

Per i contratti di locazione (e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale la stessa legge prevede la facoltà di corrispondere al momento della registrazione l'imposta di registro commisurata all'intera durata del contratto, oppure di versarla anno per anno. 

il tuo contratto di locazione e' soggetto ad iva ? entro il 15 settembre la scelta

Chi sceglie la prima ipotesi ha diritto ad una detrazione dell'imposta, in misura percentuale, pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità.

 esempio :
 

 Durata contratto (anni)

Metà del tasso di interesse legale 

Detrazione % 

 6

  1,5 

9

 5

 1,5

7,5

 4

  1,5

 6

 3

  1,5

 4,5

 2

  1,5

 3

Se il contratto viene risolto anticipatamente ed è stato versato l'importo relativo all'intera durata del contratto, chi ha pagato ha diritto al rimborso delle annualità successive a quelle in corso.
 

·         Per la prima registrazione di tutti i contratti di locazione e di affitto di beni immobili, l'imposta non può essere inferiore alla misura di euro 51.65

CESSIONE DI CONTRATTO DI LOCAZIONE

Per la cessione senza corrispettivo dei contratti di locazione, occorre distinguere 2 ipotesi:

·         l'imposta è dovuta nella misura fissa di   €   67,00 qualora il contratto ceduto sia stato registrato per l'intero periodo contrattuale

·         l'imposta è dovuta nella misura del 2% sulla somma dei canoni dovuti fino alla scadenza del contratto (art. 43 lett. d) d.p.r. 131/1986) se si è optato per il pagamento annuale dell'imposta di registro, fermo rimanendo l'obbligo in capo al locatore ed al nuovo conduttore del versamento dell'imposta di registro dovuta per ogni annualità.

 MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E REGISTRAZIONE DELL'ATTO - ARROTONDAMENTI

·         Prima di presentare alla registrazione i contratti di locazione e di affitto di beni immobili, le parti contraenti devono calcolare l'imposta dovuta e versarla in banca, usando il modulo di versamento F23-Euro   (editabile)

ATTENZIONE: Se l'imposta è dovuta in misura fissa , il versamento sarà di Euro 67,00 mentre se e' dovuta l'imposta proporzionale l'arrotondamento dovrà essere all'unità di Euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, per eccesso se e' uguale o superiore ai 50 centesimi. (Vedi anche circolare 106/E del 21/12/2001)

·         Indicare nel modello l'esatto codice ufficio cui si riferisce il pagamento. 

·         Per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi contratti i contraenti devono versare l'imposta dovuta con le stesse modalità e presentare l'attestato dell'avvenuto versamento al competente Ufficio.

·         Per i contratti già registrati il pagamento delle imposte relative alle annualità successive, sarà eseguito con le stesse modalità.

·         Il contratto in triplice esemplare deve essere in regola con l'imposta di bollo ( 14,62 euro ) da applicarsi su originali e copie ogni quattro facciate scritte e comunque ogni 100 righe ( normativa su imposta di bollo clicca qui)

Attenzione alle nuove marche da bollo !!

Infatti con il nuovo sistema che stampa il bollo imprimendo data ed ora, c'e' la possibilità di essere sanzionati per ritardata applicazione dell'imposta di bollo

Ossia Art. 2 dpr 26/10/72 n. 642 l’atto deve nascere in bollo, deve essere in bollo sin dall’origine.

Quindi per capirci un atto firmato il 10 aprile  e con marche datate 11 aprile,  è sanzionabile

 

TABELLA RIEPILOGATIVA CODICI E ALIQUOTA IMPOSTA

TIPOLOGIA

COSTO

CAUSALE

COD. TRIBUTO

ADEMPIMENTI

NUOVO CONTRATTO

2%

RP

115T

Registrare il contratto

NUOVO CONTRATTO (registrazione per l'intero periodo)

2%

RP

107T

Registrare il contratto

RINNOVO

2%

-

112T

Conservare attest. di pagamento

PROROGA

2% (*)

RP

114T

Consegnare all'uff. attest. di pagamento

CESSIONE (se pagato intero periodo)

Euro 67,00

RP

110T

Consegnare all'uff. attest. di pagamento

CESSIONE (se si è scelto pagamento annuale)

2% (**)

RP

109T

Registrare contratto di cessione

RISOLUZIONE

Euro 67,00

RP

113T

Consegnare all'uff. attest. di pagamento

 (*) con un minimo di Euro 67,00 (**) con un minimo di Euro 168,00 ( leggi il decreto )

 

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO

PER L'IMPOSTA PRINCIPALE
(decreti legislativi 18/12/97 n. 471,472, 473 in G.U. n° 5 8/1/1998)
 

RITARDO

PERCENTUALE

CODICE TRIBUTO

Dal 31° al 60° giorno *

15% dell'imposta dovuta

671T

entro l'anno

24% dell'imposta dovuta

671T

oltre l'anno

120% dell'imposta dovuta

671T

 

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO RINNOVI ANNUALI

 

RITARDO

PERCENTUALE

CODICE TRIBUTO

Dal 31° al 60° giorno *

3,75%** dell'imposta dovuta

671T

entro l'anno

6% **dell'imposta dovuta

671T

oltre l'anno

30%**dell'imposta dovuta

671T

 

*solo per le locazioni           **come previsto dalla risol. 36/2001