DEVI
REGISTRARE IL CONTRATTO DI LOCAZIONE? CHIAMACI
PROVVEDIAMO A REGISTRARE IL TUO CONTRATTO DI LOCAZIONE
NUOVA NORMATIVA CONTRATTI
LOCAZIONE & IVA
.
Tali
contratti, dopo il versamento dell'imposta dovuta, devono essere
registrati entro 30 giorni dalla data degli atti (o, se
anteriore, dall'inizio della loro esecuzione); per i fabbricati
l'imposta dovuta è pari al 2 % del canone annuo, con un minimo di
€ 67,00.
Per
i contratti di locazione (e sublocazione di immobili urbani di durata
pluriennale la stessa legge prevede la facoltà di corrispondere al
momento della registrazione l'imposta di registro commisurata all'intera
durata del contratto, oppure di versarla anno per anno.
il tuo contratto di locazione e' soggetto ad iva ? entro
il 15 settembre la scelta
Chi
sceglie la prima ipotesi ha diritto ad una detrazione dell'imposta, in
misura percentuale, pari alla metà del tasso di interesse legale
moltiplicato per il numero delle annualità.
esempio :
Durata
contratto (anni) |
Metà del
tasso di
interesse legale |
Detrazione
% |
6 |
1,5 |
9 |
5 |
1,5 |
7,5 |
4 |
1,5 |
6 |
3 |
1,5 |
4,5 |
2 |
1,5 |
3 |
Se
il contratto viene risolto anticipatamente ed è stato versato l'importo
relativo all'intera durata del contratto, chi ha pagato ha diritto al
rimborso delle annualità successive a quelle in corso.
·
Per la prima
registrazione di tutti i contratti di locazione e di affitto di beni
immobili, l'imposta non può essere inferiore alla misura di euro 51.65
CESSIONE DI CONTRATTO
DI LOCAZIONE
Per la cessione
senza corrispettivo dei contratti di locazione, occorre distinguere 2
ipotesi:
·
l'imposta è dovuta nella misura fissa di €
67,00
qualora il contratto ceduto sia stato registrato per l'intero periodo
contrattuale
·
l'imposta è dovuta nella misura del 2%
sulla somma dei canoni
dovuti fino alla scadenza del contratto (art. 43 lett. d) d.p.r.
131/1986) se si è optato per il pagamento annuale dell'imposta di
registro, fermo rimanendo l'obbligo in capo al locatore ed al nuovo
conduttore del versamento dell'imposta di registro dovuta per ogni
annualità.
MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E REGISTRAZIONE
DELL'ATTO - ARROTONDAMENTI
·
Prima di presentare alla registrazione i contratti di locazione e di
affitto di beni immobili, le parti contraenti devono calcolare l'imposta
dovuta e versarla in banca, usando il modulo di versamento
F23-Euro (editabile)
ATTENZIONE:
Se l'imposta è dovuta in misura fissa , il versamento sarà di Euro 67,00
mentre se e' dovuta l'imposta proporzionale l'arrotondamento dovrà
essere all'unità di Euro per difetto se la frazione è inferiore a 50
centesimi, per eccesso se e' uguale o superiore ai 50 centesimi. (Vedi
anche circolare 106/E del 21/12/2001)
·
Indicare nel modello l'esatto codice ufficio cui si riferisce il
pagamento.
·
Per le cessioni, risoluzioni e proroghe
anche tacite degli stessi contratti i contraenti devono versare
l'imposta dovuta con le stesse modalità e presentare l'attestato
dell'avvenuto versamento al competente Ufficio.
·
Per i
contratti già registrati il pagamento delle imposte relative alle
annualità successive, sarà eseguito con le stesse modalità.
·
Il
contratto in triplice esemplare deve essere in regola con l'imposta di
bollo ( 14,62 euro ) da applicarsi su originali e copie ogni quattro
facciate scritte e comunque ogni 100 righe (
normativa su imposta di bollo clicca qui)
Attenzione alle nuove marche da bollo !!
Infatti
con il nuovo sistema che stampa il bollo imprimendo data ed ora, c'e' la
possibilità di essere sanzionati per ritardata applicazione dell'imposta
di bollo
Ossia
Art. 2 dpr 26/10/72 n. 642 l’atto deve nascere in bollo, deve essere in
bollo sin dall’origine.
Quindi
per capirci un atto firmato il 10 aprile e con marche datate 11
aprile, è sanzionabile
TABELLA RIEPILOGATIVA CODICI
E ALIQUOTA IMPOSTA
TIPOLOGIA |
COSTO |
CAUSALE |
COD. TRIBUTO |
ADEMPIMENTI |
NUOVO
CONTRATTO |
2% |
RP |
115T |
Registrare
il contratto |
NUOVO
CONTRATTO (registrazione per l'intero periodo) |
2% |
RP |
107T |
Registrare
il contratto |
RINNOVO |
2% |
- |
112T |
Conservare
attest. di pagamento |
PROROGA |
2% (*) |
RP |
114T |
Consegnare
all'uff. attest. di pagamento |
CESSIONE (se
pagato intero periodo) |
Euro 67,00 |
RP |
110T |
Consegnare
all'uff. attest. di pagamento |
CESSIONE (se
si è scelto pagamento annuale) |
2% (**) |
RP |
109T |
Registrare
contratto di cessione |
RISOLUZIONE |
Euro 67,00 |
RP |
113T |
Consegnare
all'uff. attest. di pagamento |
(*) con un minimo di
Euro 67,00 (**)
con un minimo di Euro 168,00 (
leggi il decreto )
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO
PER
L'IMPOSTA PRINCIPALE
(decreti legislativi
18/12/97 n.
471,472,
473 in G.U. n° 5 8/1/1998)
RITARDO |
PERCENTUALE |
CODICE
TRIBUTO |
Dal 31° al
60° giorno * |
15%
dell'imposta dovuta |
671T |
entro l'anno |
24%
dell'imposta dovuta |
671T |
oltre l'anno |
120%
dell'imposta dovuta |
671T |
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO RINNOVI ANNUALI
RITARDO |
PERCENTUALE |
CODICE TRIBUTO |
Dal 31° al 60°
giorno * |
3,75%**
dell'imposta dovuta |
671T |
entro l'anno |
6%
**dell'imposta dovuta |
671T |
oltre l'anno |
30%**dell'imposta dovuta |
671T |
*solo per le
locazioni **come previsto dalla
risol. 36/2001 |